Modello di Organizzazione e Gestione e della Società a Responsabilità
“VALLE 3.0”
PARTE GENERALE
CAPO I. LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI
Criteri di imputazione e ambito applicativo
Il Decreto legislativo n. 231 (di seguito, per brevità, anche il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, sebbene per certi versi – come meglio si dirà in seguito – sostanzialmente accomunata alla responsabilità penale, a carico di talune tipologie di enti.
In particolare, l’art. 1 fa riferimento agli enti forniti di personalità giuridica e alle Societàe associazioni anche prive di personalità giuridica, disponendo espressamente che la normativa non si applica soltanto allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Chiaramente, anche gli enti costituiti in forma di Societàsono soggetti al d.lgs. nr. 231/01.
Tali enti sono responsabili per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto” e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:
da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art.5 comma 1 lett.a);
da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a);
da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b).
A questo proposito si consideri che non è necessario che i soggetti “sottoposti” abbiano con l’ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo. Sotto questo profilo, quindi, rilevano anche i rapporti tra azienda e consulente ovvero tra la medesima e gli agenti commerciali.
Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all’interno del quale l’ente è parificato alla persona dell’imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l’irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni grandemente afflittive.
Ai fini dell’integrazione della responsabilità dell’ente è necessario che tali reati siano commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio” (cd. criterio di imputazione oggettiva ex art. 5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili a quella che viene generalmente definita quale colpa di organizzazione.
Il concetto di “interesse” fa riferimento al fine che muove l’autore dell’illecito, il quale deve aver agito prefigurandosi fin dall’inizio un’utilità per l’Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di “vantaggio” fa riferimento, invece, all’utilità concreta che si è realizzata, a prescindere dal fine perseguito dall’autore materiale del reato e, dunque, anche quando non sia provato che il soggetto abbia specificamente agito a favore dell’ente.
I già menzionati termini esprimono realtà giuridiche diverse, integranti – nella dinamica della responsabilità – due distinti e autonomi criteri di imputazione, da accertarsi l’uno attraverso una verifica ex ante e l’altro mediante una valutazione ex post.
La c.d. “colpa di organizzazione”, alla cui sussistenza, come detto, si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all’ente quando quest’ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato.
L’accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all’interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto.
Il Decreto dispone, infatti, che l’ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile “dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”, aggiungendo che quest’ultima è da ritenersi esclusa “se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi” (art.7). Pertanto, la prova della colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell’illecito, è posta a carico dell’accusa.
Nel caso in cui il reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art.6), in base al tenore letterale della disposizione, starebbe all’ente stesso dimostrare (“l’ente non risponde se prova che …”) di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume abbiano agito secondo la volontà d’impresa (art.6). Nello specifico, provando: a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi; b) di aver affidato ad organismo dotato di autonomia e con poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello; c) la presenza della fraudolenta elusione del modello stesso da parte del reo nella commissione del reato presupposto.
Tuttavia, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza della richiamata inversione probatoria (talvolta interpretandola come mero onere di allegazione), ricollocando il relativo onere in capo all’accusa.
Responsabilità dell’ente e reati presupposto
Come detto, la responsabilità dell’ente è collegata al compimento, da parte della persona fisica, solo di determinate fattispecie di reato, il cui novero si è andato progressivamente estendendo rispetto alla versione originaria del Decreto e di cui viene fornito elenco esaustivo allegato alla presente parte speciale. Le singole fattispecie che integrano un rischio reato significativo per la Societàsaranno trattate nella Parte Speciale del Modello.
I reati che prevedono la responsabilità amministrativa dell’ente sono indicati agli artt. 24 e ss. del Decreto e, in particolare, sono:
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D. Lgs. 231/2001);
Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/2001);
Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001);
Reati contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1, D. Lgs. 231/2001);
Reati societari e corruzione tra privati (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001);
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001);
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/2001);
Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001);
Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001);
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001);
Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1, D. Lgs. 231/2001);
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea (art 25-octies.2, D. Lgs. 231/01)
Reati transnazionali (art.10 legge 16/03/2006 n. 146)
Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/2001);
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. 231/2001);
Reati ambientali (art. 25-undecies Lgs. 231/2001);
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001);
Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/2001);
Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001);
Reati tributari (art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001);
Reati di contrabbando (art. 25-sexdecies, D. Lgs. 231/2001);
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, D. Lgs. 231/2001);
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies, D. Lgs. 231/2001);
Reati contro gli animali (art. 25-undevicies, D. Lgs. 231/2001);
Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006 n. 146 artt. 3 e 10);
Violazioni dei divieti posti dal Regolamento UE 2023/1114 (cd. Regolamento MICAR concernente la prestazione di servizi di criptovaluta diversi dalle attività già regolamentate in sede UE – D.lgs. nr. 129/24).
La Società, a seguito dell’attività di analisi e valutazione dei rischi rilevanti, in relazione alle aree di attività della Società stessa, ritiene necessario implementare le seguenti parti speciali:
Reati contro la Pubblica Amministrazione; tale Parte Speciale costituisce altresì il Protocollo di Prevenzione della Corruzione.
Reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
Reati associativi (anche transazionali);
Reati contro la fede pubblica;
Reati contro l’industria ed il commercio e reati in materia di violazione del diritto di autore;
Reati societari;
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Reati di riciclaggio;
Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati contro la personalità individuale;
Reati tributari;
Reati ambientali;
Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.
Sanzioni applicabili
L’apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato.
Si prevedono: 1) sanzioni pecuniarie, 2) sanzioni interdittive; 3) confisca; 4) pubblicazione della sentenza.
A loro volta le sanzioni interdittive consistono: a) nell’interdizione dall’esercizio di attività; b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sono sanzioni che, per lo più, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.
3.1. Sanzione pecuniaria
La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1.549,00 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l’adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell’ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.
La valutazione si articola in due fasi: nella prima, attinente alla determinazione del numero delle quote, si considera la gravità dell’illecito, mediante l’utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente e l’attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l’ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.
3.2. Sanzione interdittiva
Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: a) l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative; b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.
È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell’art. 45, sono applicabili all’ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell’ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.
3.3. Confisca
Ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 231/01, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
3.4. Pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all’affissione nel Comune dove l’ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell’ente.
Funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo
In base all’art. 6 del Decreto, l’esonero dalla responsabilità consegue alla sussistenza dei requisiti che seguono:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
Il contenuto del Modello organizzativo (d’ora in avanti anche “Modello”) deve rispondere alle seguenti esigenze, anch’esse indicate nel Decreto (art. 6):
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Come anticipato, l’art. 7 dispone che nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), cioè nell’ipotesi di reato commesso da c.d. sottoposti, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, specificandosi che, «in ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».
In particolare, al terzo comma dell’art. 7 si stabilisce che «il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio». Si precisa ulteriormente che l’efficace attuazione del Modello richiede, da una parte «una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività» e, dall’altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
5. Organismo di Vigilanza
Quale ulteriore adempimento ai fini dell’esonero dalla responsabilità ex D.lgs.231/2001, l’art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (d’ora in poi “OdV” o “Organismo”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, curandone altresì l’aggiornamento.
Invero, il D. lgs. n. 231 del 2001 richiede espressamente l’istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli con riferimento ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
L’Odv deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e deve trovarsi in posizione di terzietà e indipendenza rispetto agli altri organi dell’ente.
Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle già menzionate funzioni da parte dell’Organismo sono poi la professionalità nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l’esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L’Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, all’occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dall’azienda specifica consulenza.
Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all’Organismo siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell’effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all’organo amministrativo.
La Societàha deciso di dotarsi di un Organismo monocratico formato da un componente interno, l’Amministratore unico, ai sensi dell’art. 6 co. 4 D.lgs. 231/2001.
CAPO II. LA SOCIETÀ“VALLE 3.0”
Presentazione dell’ente.
La Società Valle 3.0 s.r.l. è una Società di Architettura che sviluppa progettazioni architettoniche, energetiche, impiantistiche e ambientali; fornisce inoltre un servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione nonché di Direzione Lavori.
Nello svolgimento della attività la Società può partecipare anche a gare di appalto pubbliche o, comunque, stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione o le stazioni appaltanti.
Il sistema di compliance 231.
La Società, anche in considerazione della natura delle attività svolte e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, enti territoriali, clienti, fornitori e stakeholder, attribuisce particolare rilievo al rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e responsabilità nella conduzione delle proprie attività aziendali.
La Società, per questo motivo, adotta il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (MOG) al fine di rendere sempre più efficaci i principi e le regole di governance che sono alla base del suo buon funzionamento.
In particolare, l’adozione del MOG ha le seguenti finalità:
Sviluppare nel proprio personale la consapevolezza di poter incorrere in comportamenti integranti gli estremi dell’illecito penale, attraverso atti contrari a norme e procedure.
Ribadire i principi etici che sovrintendono a tutte le azioni della Società.
Rafforzare il proprio sistema di regole per prevenire e contrastare la commissione di reati, verificarne il rispetto, al fine del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei servizi affidati.
La Società intende così tutelare la propria immagine, prestando attenzione alle esigenze e aspirazioni dei soci e degli stakeholder in genere.
I Controlli interni.
La Società è dotata di un sistema di controlli interni proporzionato alla natura e alle dimensioni dell’attività svolta, finalizzato a garantire il rispetto delle normative vigenti, dei principi del presente Modello e delle procedure aziendali.
Questi presidi sono costantemente aggiornati in funzione dell’evoluzione normativa e organizzativa della Società, al fine di garantire l’effettiva attuazione del Modello e la prevenzione dei rischi rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
In particolare, la Società ha un’Amministratrice Unica, nella persona di Maria Camilla Valle, due institori (Emanuela Valle e Silvano Valle) e due procuratori speciali, Isabella Grippo e Lari Alberto. I poteri di tali soggetti sono specificati nella Visura Camerale.
Inoltre, la società possiede le seguenti certificazioni:
UNI ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
UNI EN ISO 14001:2015 – Sistemi di Gestione Ambientale;
UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità;
UNI/PDR 125:2022 – Sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni.
Tali sistemi di gestione vanno ad integrarsi con i Protocollo di prevenzione dei rischi di reato che verranno individuati nelle Parti Speciali.
Il Codice Etico.
Il Codice etico definisce i valori, le responsabilità e i comportamenti etici che la Societàs’impegna a rispettare e a far rispettare nell’esercizio delle proprie attività allo scopo di instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholder.
L’adozione di principi etici assume, quindi, rilevanza anche rispetto ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001, come richiamato dalle Linee Guida elaborate da Confindustria, cui deve conformarsi il comportamento di ogni dipendente, consulente, fornitore, cliente e chiunque abbia rapporti con la Società(c.d. “destinatari”).
La Società, al fine di definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali s’ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha adottato il proprio Codice etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, l’affidabilità, la reputazione e l’immagine della Societàstessa.
Il Codice etico, elaborato sulla base delle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001” di Confindustria, rappresenta un efficace strumento di “controllo preventivo” poiché ispira il comportamento dei destinatari ai valori d’integrità e legalità, di trasparenza, di riservatezza e di responsabilità sociale, al riconoscimento del valore delle risorse umane.
Il Codice etico, infatti, è un punto di riferimento nelle relazioni gli stakeholders, nei rapporti con la PA, nelle relazioni con le autorità di vigilanza, nei rapporti con le istituzioni pubbliche, i partiti e le organizzazioni sindacali, nei rapporti con i terzi con cui si intrattengono relazioni commerciali, nella concessione o accettazione di regali, omaggi, e altre utilità, nell’erogazione di contributi e sponsorizzazioni, nella prevenzione della corruzione, nella gestione del conflitto di interessi, nelle informazioni finanziarie e di bilancio, nei rapporti con i mass media e nel trattamento delle informazioni riservate.
I principi contenuti nel Codice etico integrano le norme di comportamento che i dipendenti sono tenuti a osservare, quali prestatori di lavoro, in conformità alle regole di ordinaria diligenza disciplinate dal Codice civile in materia di rapporti di lavoro (artt. 2104 e 2105 c.c.).
Le violazioni delle norme del Codice etico sia da parte di soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e D.lgs. n. 231/2001), sia da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza (art. 7, comma 4, lettera b D.lgs. n. 231/2001), ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Societàe comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Nel caso di violazioni commesse da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri soggetti terzi collegati alla Societàda un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, potrà determinare l’applicazione di sanzioni compresa la risoluzione del rapporto contrattuale.
Il Codice etico nella versione vigente costituisce parte integrante ed essenziale del presente Modello di organizzazione gestione e controllo (MOG).
CAPO III. Finalità perseguite con l’adozione del Modello.
La funzione del MOG nella Società
La Societàè sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, del lavoro dei propri dipendenti, ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri rappresentanti, dipendenti e fornitori.
La Societàha dunque avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.
Questa iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell’ambito della Società, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.
Attraverso l’adozione del Modello, la Societàsi propone di perseguire le seguenti principali finalità:
determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell’azienda nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre l’azienda per la quale operano a sanzioni amministrative;
consentire all’azienda, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o porre termine ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;
contribuire a far comprendere il senso dell’organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto dell’azienda.
Aspetti rilevanti per la definizione del Modello
La Società, ai fini di quanto previsto nel Decreto, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione/revisione/aggiornamento del Modello.
Tali aspetti sono così sintetizzabili:
mappa dei processi e delle attività aziendali “sensibili” ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l’astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni per una più efficace attività di prevenzione;
progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
identificazione dell’OdV e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo;
elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
aggiornamento periodico del Modello.
CAPO IV: ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
Adozione e diffusione del Modello
Il Presente Modello viene adottato e aggiornato con delibera dell’Amministratore.
Copia del Modello stesso sarà depositata presso la sede della Società.
Il presente Modello è reso noto a tutti i destinatari delle procedure in esso contenute tramite messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e diffusione in forme idonee a garantirne la conoscibilità quali la pubblicazione sul sito intranet dell’azienda o l’affissione in bacheca.
Formazione del personale
Ai fini dell’attuazione del Modello, la formazione del personale sarà organizzata e gestita dall’Amministratoree sarà articolata nel seguente modo:
* personale alle dipendenze dell’ente: se neoassunti, informativa nella lettera di assunzione e seminario iniziale su finalità e contenuti del Modello; a seguire, così come per i dipendenti già aventi rapporto in essere con la Società, specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto e specifiche e-mail di aggiornamento; l’adozione del Modello dovrà comunque essere comunicata a tutto il personale (dipendente e non) ed il suo contenuto dovrà essere spiegato e divulgato con le modalità che l’ente riterrà più efficaci;
* consulenti, fornitori: quando opportuno, informativa relativamente all’esistenza del Modello, sottoscrizione di moduli di adesione alle prescrizioni del modello ed ai principi del Codice Etico adottato dalla Società.
* sarà comunque garantita adeguata formazione in ambito 231 da erogarsi nei confronti degli amministratori e ai procuratori della società;
* verranno comunque organizzati periodicamente specifici corsi di formazione per tutti i dipendenti.
CAPO V: L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Premessa
La legge non vincola gli enti sulla soluzione organizzativa da preferire in tema di Organismo di vigilanza, ad eccezione della richiesta di autonomia nell’esercizio della propria funzione.
La Societàritiene preferibile optare per l’istituzione di un organismo ad hoc a composizione Monocratica.
Nomina dell’Organismo di Vigilanza
La Società ha deciso di dotarsi di un Organismo monocratico formato da un componente interno, l’Amministratore unico, ai sensi dell’art. 6 co. 4 D.lgs. 231/2001.
L’OdV è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente all’organo gestorio i risultati dell’attività, le eventuali criticità emerse e gli interventi correttivi e migliorativi.
Requisiti dell’Organismo di Vigilanza
Il componente dell’OdV dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile.
La carica di componente dell’OdV non può essere ricoperta da coloro che:
sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
sono stati ritenuti responsabili con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
per uno dei reati determinanti la responsabilità degli enti;
a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
a pena detentiva per uno dei reati societari previsti nel titolo XI del libro V del Codice civilee fallimentare previsti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.
Salvo che sia intervenuta l’estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente lettera valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p.
L’OdV decade oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi attinenti alla violazione del Modello relative alla obbligatorietà:
a) delle riunioni ovvero dei report sulle attività svolte;
b) dei controlli periodici sulle procedure;
c) dei flussi informativi verso l’organo gestorio;
c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
d) della conservazione dei report di volta in volta stilati.
La delibera relativa alla decadenza è adottata, senza ritardo, dall’Amministratore unico, che provvede alle necessarie sostituzioni.
Non si può procedere alla nomina dell’OdV per soggetti che siano decaduti ai sensi del presente Modello o che abbiano determinato la responsabilità amministrativa della Societàper omessa o insufficiente vigilanza.
Obblighi dell’Amministratorenei confronti dell’Organismo di Vigilanza
L’Amministratore garantisce all’Organismo piena autonomia di iniziativa e di controllo su ogni attività della Società, al fine di incoraggiare, a tutti i livelli organizzativi, il rispetto della legalità e l’osservanza del Modello, consentendo, altresì, l’accertamento immediato delle violazioni. Restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell’organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale ad essi sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.
La Societàassicura l’uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività dell’Organismo, mettendo a disposizione dello stesso personale di segreteria e mezzi tecnici necessari, per l’espletamento delle sue funzioni.
Il compenso dovuto ai componenti dell’OdV sarà determinato dall’Amministratore.
Viene comunque assicurato all’OdV l’accesso ai locali in uso alla Societàper lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.
Il componente dell’OdV ha la facoltà di partecipare alle Assemblee dei Soci.
Attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza
L’OdV provvede, una volta l’anno, a fornire un dettagliato report all’Assemblea dei soci in ordine all’attività svolte, alle criticità evidenziate ed alle segnalazioni eventualmente ricevute.
L’Odv può essere chiamato dall’Assemblea a riferire personalmente in ordine alle attività di cui sopra.
L’OdV, una volta nominato, predispone un proprio regolamento in cui sono disciplinate le modalità di riunione e di verbalizzazione, le modalità di svolgimento dei propri controlli e, in generale, della propria attività.
Compiti dell’Organismo di Vigilanza
In base al D. lgs. 231/2001, l’OdV ha l’obbligo di:
* vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
* valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l’adeguatezza del Modello, ossia l’idoneità dello stesso a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’impresa;
* promuovere l’attività di aggiornamento del Modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.
A tal fine è tenuto a:
* effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale;
* condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l’accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all’OdV;
* richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nell’azienda, interpellando individualmente, almeno una volta l’anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall’interessato;
* raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello ai fini dell’eventuale necessità di aggiornamento.
Flussi informativi “verso” e “da” l’Organismo di Vigilanza
A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l’OdV di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello.
I flussi devono essere indirizzati all’indirizzo mail dell’OdV.
7.1 Segnalazioni aventi a oggetto violazioni del Modello
Il whistleblowing è un istituto giuridico di matrice comunitaria finalizzato a prevenire la corruzione nelle organizzazioni pubbliche e private e a tutelare i lavoratori che segnalano illeciti o attività fraudolente svolte all’interno della struttura (pubblica o privata) di appartenenza.
Tale istituto era stato già disciplinato, in ambito nazionale, per il settore pubblico dal D. Lgs. n. 165/2001 (art. 54-bis) e, per il settore privato, dal D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater).
Con il D. Lgs. n. 24/2023 – legge dello Stato con cui si è dato attuazione della Direttiva Europea 2019/1937 sulla protezione dei Whistleblower – si è resa obbligatoria l’adozione di un sistema di whistleblowing per determinate tipologie di imprese operanti nel settore privato e si sono disciplinate le modalità di gestione operativa della segnalazione.
In particolare, il D. Lgs. n. 24/2023 ha modificato e ampliato la platea dei soggetti, sia pubblici che privati, tenuti ad applicare la disciplina sul whistleblowing e, quindi, a predisporre, attuare e garantire adeguate ed effettive tutele per le persone segnalanti nonché i canali e le procedure di segnalazione.
Con riferimento al settore privato, l’ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa è stato delineato e differenziato con riferimento alle dimensioni occupazionali, all’adozione o meno dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e allo svolgimento di determinate attività.
Nello specifico, tra i soggetti del settore privato tenuti a dare applicazione alla disciplina sul whistleblowing rientrano coloro che:
hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D. Lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
I soggetti del settore privato che hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione di cui al D. Lgs. n. 231/2001 sono anch’essi destinatari della nuova disciplina di cui al richiamato D. Lgs. n. 24/2023 e, pertanto, ai sensi dell’art. 2 bis del D. Lgs. n. 231/2001, come modificato dall’art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 24/2023, devono adeguare i propri modelli di organizzazione e gestione alla nuova disciplina, prevedendo i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 231/2001.
Con riferimento ai canali di segnalazione interna e al divieto di ritorsione si rinvia al vademecum whistleblowing contenente l’atto organizzativo con cui la Società ha dato attuazione alla disciplina sul whistleblowing e che costituisce parte integrante del presente MOG.
Tale atto organizzativo ha la finalità di descrivere e disciplinare:
I soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi e degli altri soggetti coinvolti;
Il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
I canali previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 e messi a disposizione del whistleblower per la denuncia di presunte anomalie o violazioni (comportamenti, atti od omissioni), anche solo potenziali, di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono gli interessi pubblici o l’integrità della società, commesse da dipendenti, dirigenti, membri degli organi sociali o terzi e di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
Il processo interno di ricezione e di gestione della segnalazione effettuate dai whistleblower approntato dalla Società.
Con riferimento invece al sistema disciplinare adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 231/2001 si rinvia al successivo paragrafo.
Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni (compresi i fondati sospetti) di normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società, commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’agenzia generale con cui la persona segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici indicati al punto 1.1. del vademecum adempimenti whistleblowing atto organizzativo di attuazione della disciplina del whistleblowing.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare:
illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penali;
condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 nonché violazioni del Modello 231, del Codice Etico e degli altri Protocolli Aziendali;
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori; protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
CAPO VI: Sistema Disciplinare
Principi generali
Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) e dell’art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.
Tale sistema intende sanzionare, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicate al personale dipendente, la violazione del Modello.
Le sanzioni del sistema disciplinare sono state modulate sul tipo di rapporto che intercorre tra i soggetti destinatari del Modello e la Società. Così, mentre nei confronti dei soggetti di cui all’art. 5, lett. b, del Decreto, la tipologia di sanzioni e le modalità di contestazione degli addebiti coincidono con quelle previste nei relativi contratti collettivi nazionali, per i soggetti di cui all’art. 5, lett. a, in ragione dell’autonomia funzionale delle prescrizioni del Modello sono stati elaborati autonomi modelli sanzionatori. Infine, per i collaboratori esterni, fornitori e consulenti, sono state previste apposite clausole all’interno dei relativi contratti.
L’applicazione di sanzioni disciplinari prescinde dalla eventuale instaurazione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.
Dell’instaurazione e dell’esito del procedimento disciplinare è sempre data comunicazione all’OdV.
Dell’esistenza di un procedimento penale riguardante un reato presupposto della responsabilità dell’ente ex D.lgs. 231/2001 è data comunicazione all’OdV.
Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:
a) rilevanza oggettiva delle regole violate: inosservanze i) che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l’efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto o ii) che integrino essi stessi reato;
b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa;
c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
d) partecipazione di più soggetti nella violazione;
e) reiterazione delle condotte, sebbene non possa tenersi conto dei fatti per i quali sono state irrogate sanzioni disciplinari, una volta decorsi due anni dalla loro applicazione.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzioni più grave.
Sanzioni per i soggetti di cui all’articolo 5, lett. b) del Decreto
3.1 Ambito applicativo
Per persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza ai sensi dell’articolo 5, lett. b), Decreto, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente e gli altri soggetti ad essi assimilabili.
3.2 Sanzioni
La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al presente capo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
richiamo verbale;
richiamo scritto;
multa in misura non eccedente l’importo di quattro ore della normale retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per una durata non superiore a dieci giorni;
a) Richiamo verbale
La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello, che non comprometta l’efficacia del Modello a prevenire gli specifici reati “presupposto”.
b) Richiamo scritto
La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di reiterazione del fatto integrante l’ipotesi precedente.
c) Multa in misura non eccedente l’importo di quattro ore della normale retribuzione
La multa dovrà essere applicata nei casi in cui il fatto sanzionato col rimprovero scritto venga compiuto nuovamente e nei casi di violazione colposa in cui per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto resosi autore della violazione o per la rilevanza degli obblighi violati, vi sia il rischio di compromettere l’efficacia del Modello a prevenire gli specifici reati “presupposto”.
Sono sempre considerati rilevanti gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di gestione e trattamento rifiuti, nonché quelli finalizzati alla formazione e attuazione delle decisioni dell’ente, alla gestione delle risorse finanziarie e a garantire l’effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell’Organismo.
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di dieci giorni
La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello e nei casi di reiterazione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della multa.
La medesima sanzione sarà, altresì, applicata nei casi di inosservanza delle misure di tutela previste per il segnalante di cui all’art. 6, comma 2 bis D.Lgs. 231/2001, nonché nei casi di effettuazione con colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.
e) Licenziamento
La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata in caso di violazioni dolose del Modello che possano compromettere la sua efficacia generale, o di violazioni dolose degli obblighi rilevanti di cui al paragrafo 3.2 lettera c), nonché in caso di violazioni finalizzate alla commissione di un “reato presupposto”. La stessa sanzione si applica in caso di reiterazione della violazione dolosa del Modello di cui alla lettera d).
Costituiscono violazioni per cui è sempre previsto il licenziamento:
* l’aver agito, in caso di realizzazione dei delitti colposi previsti dal Decreto:
nonostante la previsione dell’evento
in presenza di una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio, tenendo conto del livello di prevedibilità del medesimo
* l’elusione fraudolenta del sistema di controllo attraverso l’alterazione o distruzione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero la predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell’OdV;
* l’effettuazione dolosa di segnalazioni ex art. 6, comma 2bis, D.lgs. 231/2001 che si rivelino infondate;
* l’adozione di misure di natura discriminatoria o ritorsiva, tra le quali si assumono come rilevanti, non solo il licenziamento e il demansionamento, ma anche quelle che, quantunque in maniera non diretta e palese, si risolvano nell’ingiustificato peggioramento delle condizioni di lavoro.
3.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell’OdV, dal Datore di Lavoro.
Sanzioni per i soggetti di cui all’articolo 5, lett. a), Decreto
1 Ambito applicativo
In base agli articoli 5, lett. a) e 6, comma 2, lett. e), Decreto, le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del decreto, vale a dire tutti coloro che, ex art. 5, lett. a), Decreto, rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
2 Sanzioni
Gli illeciti disciplinari dei c.d. “apicali” sono sanzionati, in aderenza ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari, che dovranno essere specificatamente richiamati nel contratto di assunzione:
1) ammonizione scritta;
2) sospensione temporanea degli emolumenti;
3) revoca della delega o della carica.
Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del Modello, nel caso di omessa vigilanza sui propri sottoposti circa la sua corretta ed effettiva applicazione.
a) Ammonizione scritta
La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l’ammonizione scritta.
b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi
La reiterata violazione colposa del Modello comporta la sospensione degli emolumenti fino a due mesi.
c) Sospensione temporanea degli emolumenti da tre a dodici mesi
La violazione colposa del Modello che riguardi una regola cautelare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di gestione/trattamento rifiuti o obblighi finalizzati alla formazione e attuazione delle decisioni dell’ente, alla gestione delle risorse finanziarie e a garantire l’effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell’OdV, comporta la sospensione degli emolumenti da tre a sei mesi.
In caso di reiterata violazione colposa del Modello attinente alle poc’anzi richiamate regole cautelari si applica la sospensione degli emolumenti fino a dodici mesi.
d) Revoca della delega o sospensione temporanea degli emolumenti in misura non inferiore a dodici mesi
La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti in misura non inferiore a dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi, unitamente alla revoca della delega.
La medesima sanzione sarà, altresì, applicata nei casi di inosservanza delle misure di tutela previste per il segnalante di cui all’art. 6, comma 2 bis, D.lgs. 231/2001, nonché nei casi di effettuazione con colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.
e) Revoca della carica
La reiterata violazione dolosa del Modello comporta la revoca della carica.
La stessa sanzione è prevista per le seguenti violazioni:
* l’aver agito, in caso di realizzazione di delitti colposi previsti dal Decreto:
nonostante la previsione dell’evento
in presenza di una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio, tenendo conto del livello di prevedibilità del medesimo
* l’elusione fraudolenta del sistema di controllo attraverso l’alterazione o distruzione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero di predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell’OdV;
* l’effettuazione dolosa di segnalazioni ex art. 6, comma 2bis, D.Lgs. 231/2001 che si rivelino infondate.
* l’adozione di misure di natura discriminatoria o ritorsiva, tra le quali si assumono come rilevanti, non solo il licenziamento e il demansionamento, ma anche quelle che, quantunque in maniera non diretta e palese, si risolvano nell’ingiustificato peggioramento delle condizioni di lavoro.
4.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti apicali, qualora questi non siano anche dipendenti della Societàsono adottati dall’OdV che vi provvede dandone comunicazione ai soci.
Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 20 gg. dalla comunicazione dell’ipotesi di violazione entro il quale l’interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato. L’eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg.
CAPO ViI: MISURE DI CAUTELA NEI CONFRONTI DI TERZI
1 Misure di cautela nei confronti dei consulenti e fornitori
La Società, per la violazione delle procedure del Modello attinenti all’oggetto dell’incarico o alla effettuazione della prestazione, commessa da collaboratori esterni, fornitori o consulenti della Società, può prevedere contrattualmente in relazione alla gravità della violazione:
a) la perdita del diritto a condizioni contrattuali favorevoli;
c) la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Resta salva, in ogni caso, l’eventuale richiesta da parte della Societàdel risarcimento dei danni subiti.
Data 01.03.2026